giovedì 31 dicembre 2009

Gifv – Il “disegno di legge stadi 2” (A.S. n. 1813) è stato avviato in Senato –

Premessa.
Giovedì 22 Ottobre 2009, a conclusione del brano di aggiornamento in cui rendevamo noto che in data 15 Ottobre era stato trasmesso alla Camera dei Deputati il documento recante l’ “emendamento GIFV” al “disegno di legge stadi 1” (nn. 1193-1361-1437), quello per intenderci riguardante diciamo gli “impianti sportivi spettacolistici” e legato fra l’altro alla candidatura italiana alla organizzazione dei Campionati Europei di Calcio del 2016 (scadenza presentazione dossier: 15 Febbraio 2010) scrivevamo: “…Il tutto con il relativo conforto che il futuro DDL Stadi 2 potrebbe rappresentare una sorte di rete protettiva di salvataggio per ogni eventualità….”.
Da noi battezzato “disegno di legge stadi 2”, l’Atto Senato n. 1813, la cui discussione è stata avviata in Senato dalla VII Commissione nelle sedute nn. 150 e 151 della seconda quindicina di Novembre scorso, è dedicato in particolare alla “impiantistica sportiva di base”, comparto di riferimento della esperienza GIFV, in cui non a caso si parla, con riguardo alle piste ghiaccio fotovoltaiche, di impianti di esercizio ex delibera Giunta CONI del 15 Luglio 1999.
Passiamo alla cronaca.

Il “disegno di legge stadi 2” (Atto Senato n. 1813)
Giovedì 19 Novembre 2009 il Dottor Emiliano MONTEVERDE ci comunica che il cosiddetto “Disegno di legge stadi” si caratterizzerà sulla grande impiantistica sportiva “spettacolistica”, anche in vista delle candidature dell’Italia ad eventi internazionali di calcio e di pallacanestro, e ci invita a ri-allinearci al Senato presso la VII Commissione per presentare la “proposta di emendamento GIFV” in sede di esame dell’Atto Senato n. 1813 recante “Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva”.

Esaminata la bozza di testo del suddetto provvedimento, confezioniamo l’ “emendamento GIFV” e venerdì 20 Novembre trasmettiamo:

Ø ai Senatori Alessio BUTTI ed Antonio RUSCONI quali primi co-firmatari dell’A.S. n. 1813, ed
Ø al Senatore Paolo BARELLI quale Relatore della VII Commissione del Senato della Repubblica per ciò che concerne l’A.S. n. 1813

un documento recante i seguenti contenuti:

Testo in discussione presso
Senato della Repubblica
(alla data del 31 Dicembre 2009)
…omissis…
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «società sportiva dilettantistica»: la società o associazione sportiva dilettantistica costituita anche sotto forma di società di capitali senza fine di lucro, che beneficia del regime agevolativo previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
b) «impianto sportivo»:
1) l’impianto sportivo destinato all’esercizio dell’attività agonistica da parte di società sportive dilettantistiche, comprensivo delle aree tecniche, del campo di destinazione, del campo di gioco, degli spazi circostanti all’interno del recinto di gioco, delle aree correlate, esterne al recinto di gioco ma situate all’interno dell’impianto sportivo, come gli spalti e le aree interne strettamente connesse, gli spogliatoi, le zone di riscaldamento e le aree adibite ai servizi di informazione giornalistica e radiotelevisiva, nonché delle parti destinate alle attività culturali e commerciali della società sportiva dilettantistica, quali le attività di vendita dei propri prodotti e dei propri servizi, l’eventuale sede legale e operativa, il museo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio;
2) le strutture, quali palestre, piscine, campi di gioco, piste e similari all’interno di complessi scolastici pubblici o privati o di strutture residenziali, turistiche e commerciali che, pur non essendo destinate esclusivamente all’attività agonistica delle società sportive dilettantistiche, lo sono almeno in parte e comunque vengono utilizzate promiscuamente per gare o allenamenti per ameno 500 ore all’anno;
c) «complesso multifunzionale»: il complesso di opere comprendente più impianti sportivi tra loro collegati da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica, abbinati a una o più strutture, anche non contigue, funzionali alla fruibilità del complesso medesimo, destinate ad attività commerciali, ricettive, di svago, per il tempo libero, culturali e di servizio, nonché eventuali insediamenti residenziali o direzionali tali da valorizzare ulteriormente il complesso, anche con riferimento agli interessi pubblici di riqualificazione urbana;
d) «soggetto proponente»: la società sportiva dilettantistica, ovvero la federazione o il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) fruitrice dell’impianto sportivo, nonché i soggetti privati o pubblici che, al fine di effettuare investimenti sull’impianto sportivo o sul complesso multifunzionale, stipulino un accordo con la medesima società, ovvero federazione o CONI, per la cessione del complesso sportivo multifunzionale o del solo impianto sportivo ovvero per il conferimento del diritto d’uso, per una durata di almeno venti anni, a qualsiasi titolo, del complesso sportivo multifunzionaIe o dell’impianto sportivo medesimi; e) «comune»: il comune nel cui territorio deve essere realizzato l’impianto sportivo o il complesso sportivo multifunzionale, ovvero nel cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l’impianto sportivo da ristrutturare; f) «osservatorio», l’Osservatorio nazionale per l’impiantistica sportiva di cui all’articolo 2, comma 564, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da ultimo ricostituito con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 23 giugno 2009.
Art. 3.
(Pianificazione degli interventiper l’impiantistica sportiva)
1. Per favorire l’accesso e la diffusione collettiva della pratica sportiva, la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i rappresentanti dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e delle organizzazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), procede alla pianificazione dell’intervento sulla base delle attività di cui al comma 2 del presente articolo, definendo un piano strutturale per l’impiantistica sportiva finalizzato alla realizzazione di interventi per la costruzione di nuovi impianti sportivi, nonché per la ristrutturazione, la manutenzione e l’adeguamento a norma degli impianti sportivi esistenti, tali da rendere gli impianti sportivi funzionali alla realizzazione di scopi di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso l’osservatorio, effettua un’analisi della situazione dell’impiantistica sportiva nazionale. L’analisi comprende:
a) la ricognizione aggiornata e ripartita a livello territoriale degli impianti sportivi esistenti, delle relative modalità di gestione e del loro effettivo utilizzo, anche al fine di predisporre un’analisi dei loro costi e benefici;
b) la predisposizione di un sistema di rilevazione degli elementi informativi concernenti gli impianti sportivi, con particolare riferimento al loro stato di manutenzione e alla loro conformità alle norme di sicurezza, costituendo una apposita banca dati; c) l’attuazione di un processo di monitoraggio della domanda di impianti sportivi volta a individuarne l’effettivo fabbisogno in relazione alla pratica sportiva nei vari ambiti territoriali; d) l’adozione di definizioni univoche e specifiche, valide su tutto il territorio nazionale, per identificare con certezza ogni differente tipo di impianto o struttura, già esistente o da costruire, adibito o da adibire alla pratica sportiva.
3. L’osservatorio, se richiesto ai fini di cui al comma 2, adotta un sistema informativo pubblico di accesso alle informazioni sui servizi sportivi disponibili su tutto il territorio nazionale, finalizzato a diffondere e ad accrescere la pratica sportiva.
4. I soggetti proponenti presentano alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno studio di fattibilità comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale ed infrastrutturale e del piano finanziario, con l’indicazione delle eventuali risorse pubbliche e degli eventuali finanziamenti per la sua predisposizione. Sulla conformità o meno ai requisiti richiesti dall’articolo 4, comma 3, si esprime, entro quattro mesi, l’osservatorio, che redige una graduatoria di tutti gli studi di fattibilità sulla base di criteri obiettivi e trasparenti che valorizzino le peculiarità di ciascun progetto. 5. Tenuto conto della graduatoria di cui al comma 4, la Presidenza del Consiglio dei ministri pianifica e agevola l’accesso dei piani di fattibilità ai finanziamenti di cui all’articolo 6.

Testo
emendato (GIFV)

Art. 2 bis
(Impianti ad alto impatto energetico ed ambientale)

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi diretti a fronteggiare la carenza e la disomogeneità sul territorio nazionale di strutture di base per la pratica degli sport del ghiaccio, (anche in prospettiva della organizzazione in Italia dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura del 2010), considerato l’elevato impatto energetico ed ambientale delle stesse, nell’ambito della Pianificazione di cui all’art. 3 del presente disegno di legge, è prevista una contribuzione statale straordinaria.
2. I criteri relativi agli interventi oggetto della contribuzione statale straordinaria saranno contenuti in un decreto interministeriale. (*)
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Note

Ai fini di sostenere questo segmento della impiantistica sportiva di base fortemente penalizzato da handicap intrinseci alla tipologia (costi energetici elevati e produzione significativa di CO2):
- che scoraggiano la ristrutturazione delle strutture esistenti e la costruzione di nuove, nonostante la domanda di pratica sportiva presente nel Paese dopo il successo delle Olimpiadi di Torino 2006;
- che mettono a rischio lo svolgimento futuro degli stessi sport del ghiaccio,
l’articolo qui a fianco, di cui si propone la introduzione nel testo, racchiude una previsione di un incentivo a favore dei “soggetti proponenti” (pubblici o privati) la ristrutturazione o la costruzione di queste strutture “svantaggiate”, a condizione della realizzazione contestuale e connessa all’impianto sportivo di congegni per l’alimentazione energetica dello stesso attraverso l’impiego di fonti rinnovabili di energia.


Nota di riscontro.
Mercoledì 9 Dicembre scorso dallo Ufficio di Segreteria del Senatore Alessio BUTTI (dottoresse Adele RESTIVO e Laura BONAZZI) è pervenuta una nota di conferma che l’Atto Senato 1813 è in fase di discussione preliminare in Commissione che non ha ancora fissato la calendarizzazione delle finestre per la procedura di presentazione e deposito degli emendamenti da parte dei Senatori.

Conclusioni.
Alla data odierna la situazione della esperienza GIFV presso il Parlamento è la seguente:
Camera dei Deputati: la VII Commissione non ha ancora avviato la discussione del “Disegno di legge Stadi 1” (grandi impianti sportivi spettacolistici) licenziato dal Senato lo scorso 7 Ottobre. L’ “emendamento GIFV (deroga + previsione di contribuzione statale) è stato formalmente trasmesso all’On. Giovanni LOLLI (primo co-firmatario del provvedimento insieme con il Sen. Alessio BUTTI) e, per conoscenza, a tutti i Deputati componenti la Commissione.
Senato della Repubblica: la VII Commissione ha avviato la discussione del “Disegno di legge Stadi 2” (impianti sportivi di base), ma non ha ancora calendarizzato le procedure di deposito degli emendamenti. L’ “emendamento GIFV (previsione di contribuzione statale) è stato formalmente trasmesso ai Senatori Alessio BUTTI ed Antonio RUSCONI (primi co-firmatari del provvedimento) ed al Senatore Paolo BARELLI (Relatore) e, per conoscenza, a tutti i Senatori componenti la Commissione.

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31 Dicembre 2009
Carlo Guglielminotti Bianco