giovedì 22 ottobre 2009

Gifv – Il “disegno di legge stadi 1” alla Camera dei Deputati – Comincia la concertazione, con un occhio rivolto anche al “disegno di legge stadi 2”

Premessa.
Martedì 2 Giugno 2009 era stata la data dell’ultimo aggiornamento di questa sorta di notiziario relativo al progetto “Glaciazione Italia Fotovoltaica”.

In questo lasso di tempo annotiamo:

1) sul fronte del progetto Gifv:
- mercoledì 9 Settembre il presidente della Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi (sensibili alle tematiche ambientali – n.d.r.), sig. Gianluca Fioretti, esaminata l’iniziativa, esprime un riscontro positivo: il progetto si sposa in pieno con i principi e le linee guida dell’Associazione presenti nello Statuto e nel suo Manifesto;
- giovedì 17 Settembre: a nome della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), il Direttore generale, sig. Antonello Valentini, ritiene che l’iniziativa potrà contribuire ad arricchire il panorama nazionale in materia di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nel settore dell’impiantistica sportiva.
Nota: si tratta di due testimonianze significative in rapporto all’attuale status di Gifv (proposta di emendamento al provvedimento sugli stadi), considerato rispettivamente le competenze specifiche in materia di impiantistica sportiva delle Municipalità, ed il ruolo di traino e di stimolo non indifferente da parte della Federcalcio per l’avanzamento dei lavori parlamentari riguardanti proprio il disegno di legge citato (vedi punto 2 seguente).

2) sul fronte del “disegno di legge stadi”:
alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la chiusura estiva:
- il progetto di candidatura italiana per l’organizzazione dell’edizione 2016 dei Campionati Europei di calcio,
- il proliferare di iniziative progettuali nel Paese riguardanti gli stadi di calcio (settore professionistico) da ristrutturare o da realizzare,
- nonché le sollecitazioni da parte del Sottosegretario allo Sport, sig. Rocco Crimi,
creano i presupposti che conducono la 7a Commissione permanente del Senato della Repubblica mercoledì 7 Ottobre:
a) alla approvazione di un testo di Disegno di legge che, dei tre presentati durante l’iter da vari gruppi di Senatori e numerati 1193 – 1361 – 1437, fa suoi i contenuti relativi agli impianti sportivi diciamo “spettacolistici” (capienze minime: 10.000 posti per strutture scoperte e 7.500 posti per quelle coperte), e che viene trasmesso alla Camera dei Deputati per il relativo esame, con l’obiettivo di giungere in modo celere ad un testo definitivo che possa essere di supporto alle candidature italiane alla organizzazione di eventi sportivi internazionali di alto profilo.
Per nostra comodità lo chiameremo in forma abbreviata “DDL Stadi 1”;
b) all’impegno di avviare quanto prima l’iter di approvazione di un secondo Disegno di legge, che recepisca tutte le indicazioni in materia di impiantistica legata anche alla pratica di attività fisico - motorie non in senso professionistico (impianti di base o “di esercizio” che dir si voglia) emerse durante i lavori della sopra citata Commissione del Senato della Repubblica.
Per nostra comodità chiameremo questo progetto in forma abbreviata “DDL Stadi 2”.

DDL Stadi 1.
Sulla base degli sviluppi di cui al punto 2) sopra, al fine di tentare di legare al DDL Stadi 1 il progetto Gifv, che non contempla gli impianti spettacolistici come priorità, ci vediamo costretti a fare precedere l’emendamento già segnalato al nostro interlocutore presso la Camera dei Deputati, sig. Emiliano Monteverde (art. 4bis – Impianti ad alto impatto energetico ed ambientale – Confronta brano del 2 Giugno 2009), da un altro che punti ad inserire una deroga alle capienze minime indicate nell’art. 1 del testo licenziato dal Senato.

Il 15 Ottobre inoltriamo alla Camera dei Deputati, attraverso il dott. Emiliano Monteverde, un documento recante i seguenti contenuti:

Testo licenziato da
Senato della Repubblica
7 Ottobre 2009


Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «stadio»: l’impianto sportivo, purché di almeno 10.000 posti a sedere allo scoperto e di 7.500 posti a sedere al coperto, destinato allo svolgimento dell’evento da parte di società sportive ed associazioni professionistiche, comprensivo delle aree tecniche, del campo di destinazione, del campo di gioco e degli spazi circostanti all’interno del recinto di gioco, nonché delle aree correlate, esterne al recinto di gioco, ma situate all’interno dell’impianto sportivo, come gli spalti e le aree interne strettamente connesse, gli spogliatoi, le zone di riscaldamento, e come le aree adibite ai servizi di informazione giornalistica e radiotelevisiva, e delle parti destinate alle attività culturali e commerciali della società sportiva, fra le quali le attività di vendita dei propri prodotti e dei propri servizi, l’eventuale sede legale e operativa, il museo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio;

Testo
emendato


Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «stadio»: l’impianto sportivo, purché di almeno 10.000 posti a sedere allo scoperto e di 7.500 posti a sedere al coperto, ad eccezione di quelli ad alto impatto energetico ed ambientale di cui al successivo art. 4-bis, destinato allo svolgimento dell’evento da parte di società sportive professionistiche e delle società sportive di capitali individuate dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, comprensivo delle aree tecniche, del campo di destinazione, del campo di gioco e degli spazi circostanti all’interno del recinto di gioco, nonché delle aree correlate, esterne al recinto di gioco, ma situate all’interno dell’impianto sportivo, come gli spalti e le aree interne strettamente connesse, gli spogliatoi, le zone di riscaldamento, e come le aree adibite ai servizi di informazione giornalistica e radiotelevisiva, e delle parti destinate alle attività culturali e commerciali della società sportiva, fra le quali le attività di vendita dei propri prodotti e dei propri servizi, l’eventuale sede legale e operativa, il museo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio;

Note


1) Da un punto di vista strettamente giuridico la citazione “associazioni sportive professionistiche” non pare del tutto appropriata, in quanto la legge sul professionismo sportivo, la Legge 23 Marzo 1981, n. 91, prevede in tale àmbito soltanto entità costituite sotto la natura giuridica di “società di capitali”.
2) Ci si permette di fare presente che in Italia, alla data attuale, sono poche le Federazioni Sportive Nazionali che hanno abbracciato la Legge n. 81/1981 (calcio, ciclismo, automobilismo, golf, motociclismo, pugilato, pallacanestro). In questa ottica sarebbe opportuno ricomprendere anche le società di capitali operanti nelle altre discipline sportive che ad oggi non applicano il professionismo, ma che di fatto operano presso palazzi dello sport (p.es. pallavolo).
3) Tranne in alcune aree metropolitane ed in particolari bacini, in Italia un palazzo del ghiaccio di 7.500 posti minimi a sedere rappresenta una sorta di “cattedrale nel deserto”. Da qui, in nome degli handicap insiti in tale tipologia di impiantistica (costi energetici elevati e produzione significativa di CO2), che scoraggiano la ristrutturazione delle strutture esistenti e la costruzione di nuove nonostante la domanda presente nel Paese dopo il successo delle Olimpiadi di Torino 2006, mettendo a rischio lo svolgimento degli stessi sport del ghiaccio, la deroga in termini di capienza minima, con il rinvio ad un successivo articolo ex-novo per la individuazione particolareggiata di questee strutture “svantaggiate”



Conclusioni.

E’ in atto il tentativo di introdurre nel testo del DDL Stadi 1 licenziato dal Senato lo scorso 7 Ottobre, in sede di esame della competente Commissione presso la Camera dei Deputati, l’istanza di fondo alla base del progetto Gifv: una contribuzione statale (fondi Arcus spa piuttosto che una quota-parte del montante dei diritti radio-tv generati dall’industria calcio) a sostegno di progetti concernenti piste ghiaccio fisse regolamentari capaci di contenere i costi energetici e rispettose dell’ambiente.
Il tutto con il relativo conforto che il futuro DDL Stadi 2 potrebbe rappresentare una sorte di rete protettiva di salvataggio per ogni eventualità.
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22 Ottobre 2009
Carlo Guglielminotti Bianco