venerdì 23 gennaio 2009

GIFV -La bozza del provvedimento sottoposto all'esame "tecnico" della Sottosegreteria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport

PREMESSA

Una iniziativa di pubblico interesse ritenuta congrua e meritevole trova in un provvedimento normativo della Pubblica Amministrazione (Comune, Provincia, Regione, Stato) il suo sbocco.

I cittadini possono promuovere una iniziativa di pubblico interesse anche a livello nazionale, attraverso lo strumento giuridico della proposta di legge di iniziativa popolare che i loro delegati (senatori e/o deputati) introducono in Parlamento presso le Commissioni competenti per materia al fine di avviare l’iter. Il percorso da proposta di legge a legge dello Stato è complesso e, in linea generale, dilatato in termini di tempo, considerato anche che sono due gli organi parlamentari (Camera dei deputati e Senato della Repubblica) che si esprimono sull’approvazione.

Una legge che enuncia i principi ed i criteri generali circa un argomento di fondo, una volta approvata, necessita poi di uno o più provvedimenti cosiddetti “di attuazione”, cioè in sostanza di regolamenti che spiegano ai destinatari della norma le modalità pratiche per farla funzionare e rispettare (per esempio: gli enti pubblici di riferimento, la modulistica da utilizzare, le scadenze…). Alcuni esempi di norme di attuazione di natura “governativa”, cioè elaborati ed emanati da organi componenti il Governo: il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri (Dpcm), il Decreto ministeriale (Dm), il Decreto interministeriale.

L’ INIZIATIVA “GLACIAZIONE ITALIA FOTOVOLTAICA – GIFV”

Dal punto di vista della sua architettura giuridica, l’iniziativa GIFV, fin dal suo avvio nel Febbraio del 2006 da parte di due cittadini piemontesi, non è stata concepita come una possibile “proposta di legge di iniziativa popolare”, poiché, secondo gli stessi promotori, esistevano ed esistono due leggi dello Stato in materia di opere di pubblico interesse (la Legge 27 Dicembre 2002, n. 289, e la Legge 26 Ottobre 2003, n. 291) propedeutiche alla “attuazione” del progetto.

Quindi si trattava di elaborare la bozza di uno o più strumenti governativi (Dpcm, Dm …) da “appoggiare” sulle suddette leggi che, per certi versi, potrebbero essere viste come delle cosiddette “leggi quadro”: c’è la cornice (appunto la legge), occorre riempire la tela interna con il contenuto (decreti).

Come ha deciso di muoversi GIFV, una volta conosciuto nella Primavera del 2008 l’impianto strutturale dell’odierno Governo?

Il progetto GIFV investe materie di competenza di diversi dicasteri: Ministero per i Beni e le Attività Culturali (fondi Arcus), Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti (opere pubbliche), ed ancora Ministero per l’Ambiente (pannelli fotovoltaici); di fondo esso tratta di impiantistica sportiva, di sport, la cui trattazione, con la soppressione del relativo ministero, è stata delegata dall’Ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad una delle Sottosegreterie presso la Presidenza stessa.

GIFV ha elaborato di conseguenza la bozza di un Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui la Sottosegreteria dovrebbe farsi ispiratrice nello svolgimento del doppio ruolo di promozione e di regia dell’iniziativa nei confronti dei dicasteri sopra indicati.

LA BOZZA DEL PROVVEDIMENTO

Per amore di trasparenza, che si ritiene stia alla base di una rete sociale (social network), e quindi in primo luogo verso coloro che hanno aderito, aderiscono, stanno aderendo ed aderiranno a questa iniziativa, GIFV rende pubblica la bozza della sua “Proposta di Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri” all’esame dei competenti uffici presso la Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport in Roma.

In essa, in fondo, è racchiusa la sintesi di questa singolare esperienza.

* * *

B O Z Z A 4

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri …

Criteri dei parametri per la contribuzione statale a favore di un progetto su scala nazionale di realizzazione diffusa e razionale di impianti sportivi di base nell’àmbito degli sport del ghiaccio
alimentati da fonti rinnovabili di energia

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale …, n. ...)

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Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto l’art. 157 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112 in base al quale la competenza alla predisposizione di programmi di impiantistica sportiva è stata trasferita alle Regioni ed è stata riservata allo Stato la determinazione dei criteri relativi agli interventi;

Visto l’art. 60, comma 4 della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289, con il quale è stato garantito il periodico rifinanziamento delle attività del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Visto l’art. 2 della Legge 16 Ottobre 2003, n. 291 recante l’istituzione di Arcus spa, Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo, avente il compito di attuare interventi nei predetti settori, oltre che in quello sportivo, sotto la vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Al fine di assicurare la realizzazione di interventi diretti a fronteggiare la carenza e la disomogeneità sul territorio nazionale di strutture di base per la pratica degli sport del ghiaccio anche in prospettiva della organizzazione in Italia dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura del 2010;

Sentita la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (F.I.S.G.);

Sentita la Conferenza Unificata nella seduta del …

Decreta:

1. Destinatari della contribuzione statale

Possono accedere alla contribuzione statale prevista dal presente decreto, in presenza dei prescritti requisiti, i Comuni (singoli od associati) nella misura per ciascuna Regione indicata nella seguente tabella:

Regione

Numero plessi

* Piemonte

4

* Lombardia

da 2 a 4

* Veneto

da 2 a 3

* Friuli Venezia-Giulia

2

* Liguria

1

* Emilia-Romagna

da 2 a 3

* Toscana

4

* Marche

1

* Umbria

1

* Lazio

2

* Campania

2

* Molise

1

* Puglia

2

* Basilicata

1

* Calabria

1

* Sicilia

2

* Sardegna

1

2. Criteri di priorità

Ai fini dell’ottenimento della contribuzione statale, e stante la particolare tipologia degli impianti oggetto del presente decreto, i programmi regionali degli interventi dovranno uniformarsi ai criteri di priorità appresso indicati:

a) l’ assenza di impianti omologati dalla F.I.S.G. nell’arco di 40 chilometri, con esclusione delle Città metropolitane;

b) la realizzazione contestuale e connessa all’impianto sportivo di congegni per l’alimentazione energetica dello stesso attraverso l’impiego di fonti rinnovabili di energia;

c) l’applicazione delle disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;

d) la previsione all’interno degli impianti di uno spazio destinato a Museo tematico che abbia come oggetto la valorizzazione di elementi del patrimonio e della tradizione sportiva locali (*).

3. Contribuzione statale

E’ autorizzata la spesa di 1.897.087 euro per ciascuno degli anni dal … al … (10 anni) (OPPURE: è autorizzata la spesa di 1.264.725 per ciascuno degli anni dal … al … - 15 anni) a valere nell’àmbito delle risorse di cui all’articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la concessione di contributi in conto capitale ai Comuni in cui si realizzano interventi di costruzione di cui al presente decreto, con il limite massimo di 542.025 euro per ciascun intervento e di 35 interventi complessivi. I contributi sono concessi con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Modalità di presentazione delle istanze

Le modalità ed i termini di presentazione delle istanze e della relativa documentazione, ed i criteri di formazione delle graduatorie sono stabiliti dai competenti organi regionali e comunicati al Ministero per i Beni e le Attività Culturali entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Entro i successivi centottanta giorni le regioni trasmettono i programmi regionali degli interventi ai fini delle conseguenti determinazioni in ordine alla erogazione dei contributi statali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, …

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(*) Al fine della applicazione coerente del meccanismo di cui all’art. 60, comma 4 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, invocato dai promotori del Progetto “Glaciazione Italia Fotovoltaica”, si invita il legislatore di voler valutare l’inserimento del “vincolo museale”, in analogia a quanto previsto dall’art. 1, coma 1, lettera b) del Decreto 17 novembre 2004 (Criteri e modalità per la ripartizione e l’assegnazione delle risorse attribuite all’Istituto per il Credito Sportivo, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 29 dicembre 2003, n. 376). Anche in tale occasione si trattava di risorse finanziarie concesse dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali all’Ics.

B O Z Z A 1

Relazione di accompagnamento al

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri …

Criteri dei parametri per la contribuzione statale a favore di un progetto su scala nazionale di realizzazione diffusa e razionale di impianti sportivi di base nell’àmbito degli sport del ghiaccio
alimentati da fonti rinnovabili di energia

L’Italia nell’inverno del 2006 ha ospitato le Olimpiadi invernali di Torino. Tra le eredità lasciate al Paese da questo evento planetario, quella della impiantistica sportiva nel settore del ghiaccio spicca anche in considerazione della accresciuta domanda di pratica delle attività del pattinaggio di figura nel Paese.

Una economia reale intorno a questa attività è possibile in Italia, a patto che la carenza generale e la disomogeneità del patrimonio impiantistico di settore siano affrontati. Settanta sono gli impianti al febbraio 2006 censiti dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (Fisg), di cui il 59% collocati nel Triveneto (29 nel solo Trentino-Alto Adige dove, non a caso, si registra una produzione ed uno scambio di beni e servizi legati in via diretta o per indotto al settore).

Il legame intrinseco fra impiantistica sportiva e sviluppo di una economia reale è testimoniato dal nuoto, disciplina olimpica, secondo sport praticato in Italia dopo il calcio con un patrimonio di piscine riscontrato dal CNEL nel 2003 di 6.045 strutture, e dal golf, sport non olimpico, che a tutto il 2005 registrava 276 impianti omologati dalla federazione.

L’esempio europeo più eclatante in tal senso e restando nel comparto in questione è la Francia, con un patrimonio di 147 patinoire omologate fino a febbraio 2006, di cui l’83% realizzato a cavallo dei due eventi olimpici invernali ospitati dalla nazione transalpina: Grenoble 1968 ed Albertville 1992.

Nel rispetto dell’autonomia programmatica regionale in materia di impiantistica sportiva sancita dall’art. 157 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112, il Decreto fissa i criteri dei parametri per una contribuzione statale parziale a favore di quegli enti locali che, all’interno di un piano coordinato nazionale di interventi volto a fronteggiare la carenza e la disomogeneità territoriale di strutture del comparto degli sport del ghiaccio, realizzeranno in via diretta od attraverso concessionari impianti sportivi di base (ex delibera Giunta C.O.N.I. 15 luglio 1999) alimentati da fonti rinnovabili di energia.

Si giunge così a coniugare all’interno di questo piano pluriennale a sostegno di una economia reale specifica investimenti in opere di urbanistica ed energie rinnovabili, vale a dire una delle principali soluzioni auspicate dai principali governi nel mondo per mitigare le conseguenze della delicata situazione economico-finanziaria che sta interessando il pianeta.

Senza contare che la fonte delle risorse per la copertura della contribuzione statale, derivando dal meccanismo del ristorno ex comma 4, art. 60 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, sul valore delle opere deliberate Cipe, non fa che incrementare la virtuosità di un circuito in cui le grandi opere pubbliche alimentano altre opere pubbliche.

Si passa ora all’esame in dettaglio dei quattro paragrafi costituenti il Decreto.

Al primo paragrafo (Destinatari della contribuzione statale), attraverso una apposita tabella, vengono indicati per ciascuna Regione il numero dei plessi di edificazione oggetto di contribuzione statale.

L’assenza delle Regioni Abruzzo, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, rispettivamente già dotate di due, di ventinove e di due strutture omologate, va letta nell’ottica della ratio legis del provvedimento tendente ad un sostanziale riequilibrio ragionato del patrimonio impiantistico del comparto sul territorio nazionale, tenuto conto delle diverse peculiarità geofisiche ed antropologiche dello stesso.

A ribadire la linea ispiratrice di cui sopra l’ “assenza” di impianti limitrofi omologati dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (Fisg) è posta al primo punto (sub-a) del paragrafo 2 recante i Criteri di priorità ai quali dovranno attenersi i programmi regionali nella stesura delle graduatorie degli enti locali ai fini della assegnazione della contribuzione statale, con esclusione delle Città metropolitane (Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia).

Secondo tra i requisiti prioritari, ma di fatto caratterizzante un piano che si prefigge di incentivare l’impiego diffuso di fonti energetiche rinnovabili (a partire da quella solare) all’interno dell’intiero settore impiantistico sportivo, assurgendo ad esperienza pilota nazionale, è quello della previsione da parte degli enti locali istanti di dotare di siffatti impianti la struttura sin dalla fase progettuale.

Il “requisito museale”, di cui al punto sub-d) del paragrafo, ricalca in analogia quanto previsto dall’art. 1, coma 1, lettera b) del Decreto 17 novembre 2004 in materia di risorse attribuite al settore sportivo dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Il terzo paragrafo (Contribuzione statale) definisce i confini dell’intervento da parte dello Stato in termini di:

- importo complessivo: € 18.970.870;

- importo annuale per ciascuno dei dieci anni (oppure: dei quindici anni): € 1.897.087 (oppure: € 1.264.725);

- importo per ciascuno impianto: € 542.025;

- numero complessivo degli impianti sovvenzionati: 35.

Le procedure ed i tempi di attuazione del piano sono indicati nel quarto paragrafo (Modalità di presentazione delle istanze).

Nel caso in cui una o più Regioni non presenteranno alcuna candidatura da parte degli enti locali, l’eventuale riassegnazione dei fondi di spettanza e le conseguenti modalità saranno oggetto di un successivo provvedimento.

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